Nella nuova versione l’agente della riscossione può avvalersi «di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici» prima di avviare il recupero coattivo
Nella nuova versione l’agente della riscossione può avvalersi «di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici» prima di avviare il recupero coattivo